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Problema limiti di età: proviamo a fare chiarezza
11/03/2018, 17:27

In primo luogo è utile ricordare che ARI non è una ASD né un EPS, è una associazione che associa le ASD organizzatrici di brevetti. 

ARI, sulla base delle regole tecniche dettate ACP, controlla e omologa i brevetti ed è l’unico soggetto in Italia titolato a farlo. L’omologazione dei brevetti avviene sulla base del rispetto delle norme dei regolamenti BRM/ACP e BRI/ARI. Detti regolamenti individuano, quale requisito per la partecipazione ad un brevetto, l’avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 75, facendo salvi limiti diversi previsti dai regolamenti degli Enti cui aderiscono le singole ASD organizzatrici. ACP non indica l’età ma, semplicemente, detta i criteri e le regole per lo svolgimento dei brevetti, per il loro riconoscimento ed omologazione. Ne consegue che, anche laddove vi fosse l’indicazione di un limite di età, questo potrebbe risultare eventualmente vincolante per le società sportive francesi, ma non sicuramente per le società sportive di altri paesi. Queste ultime, infatti, sono soggette unicamente all’ordinamento giuridico del paese cui appartengono nonché alle norme regolamentari dettate dalle federazioni o dagli EPS sempre del paese cui appartengono.

In Italia non esiste un unico ente che organizza e regolamenta il mondo sportivo, bensì esistono le Federazioni e gli enti di promozione sportiva (EPS) con queste convenzionati o legate da un accordo di reciprocità. Ognuno di questi enti ha propri regolamenti, che non sempre dettano regole uniformi.  Le singole ASD sono tenute al rispetto dei regolamenti dettati dall’ente al quale sono affiliate. E ciò vale per tutte le modalità in cui si declina l’attività sportiva regolamentata. Nel caso del ciclismo si danno norme, nei singoli regolamenti, che disciplinano dal semplice cicloraduno alla randonnée. Il fatto che la randonnée non sia attività agonistica, ma comunque attività sportiva ad elevato impegno cardiovascolare e per la quale occorre essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, non implica che gli EPS e la FCI debbano disinteressarsi ad essa o che non possano dettare regole cui le ASD associate debbano conformarsi. Né tantomeno ARI può imporre alcunché in tal senso.

ARI può, come ha già fatto, chiedere alla FCI ed ai singoli EPS di fare chiarezza e, possibilmente, dotarsi di regole uniformi. Ma se ciò non avviene ARI non può intervenire in altro modo.

 

Le singole ASD organizzatrici di randonnée sono tenute a conformarsi alle regole ARI e ACP riguardo i requisiti a ché il loro brevetto possa essere omologato ma sono, altresì, tenute al rispetto dei loro regolamenti interni. Conseguentemente se i loro regolamenti prevedono limiti di età diversi da quelli indicati nei regolamenti BRM/ACP e BRI/ARI, saranno le norme interne a prevalere. Il mancato rispetto della norme interne non è indifferente ma comporta conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale nel caso in cui dovesse verificarsi un evento lesivo/mortale a danno di un partecipante alla randonnée. In questi casi, infatti, l’assicurazione della ASD organizzatrice o quella dell’ente o federazione cui è affiliata, non coprirebbe in alcun modo il danno. Inoltre il presidente o responsabile della ASD potrebbe essere chiamato a rispondere anche sul piano penale.

Eventuali sottoscrizioni di liberatorie non avrebbero alcun effetto e valore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su eventi lesivi (morte) occorsi a partecipanti a manifestazioni sportive, laddove ha ravvisato la mancata osservanza delle norme regolamentari non ha esitato a pronunciare sentenza di condanna penale nei confronti del presidente dalla ASD. Inoltre, sul piano civilistico, ha condannato al risarcimento del danno la ASD e l’ente o federazione cui questa risultava affiliata.

Pertanto la singola ASD organizzatrice di un evento randonnée sarà tenuta ad applicare, in materia di limiti di età, le regole della federazione od ente cui risulti affiliata laddove queste dettino una disciplina specifica diversa da quella del regolamento ARI.

Ciò detto ARI continuerà nella sua azione di sollecitazione, nei confronti della FCI e degli EPS, affinché si dotino di una regolamentazione uniforme”.

Nota curata dall’avv. Cinzia Vecchi

ARI
 
 
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