Riciclovie
Rando Italia
SELLE ITALIA
Bycicle Line
BICICLUB
Real sito carditello
A.R.I. Statuto e Regolamenti

Statuto

ARI-AUDAX RANDONNEUR ITALIA 

 

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SIMBOLO

  

Art. 1 (Costituzione e sede)

A norma dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "ARI-AUDAX RANDONNEUR ITALIA " con sede in Castelfranco Emilia (MO) – via Costa, 29.

ARI è l’Associazione italiana riconosciuta da ACP (Audax Club Parisien) quale unico soggetto titolato alla gestione dei brevetti randonnée come da atto in data 12.04.2013. ARI è membro dell’Associazione mondiale “Les Randonneurs Mondiaux” e, in quanto tale, unico soggetto in Italia autorizzato a proporre, garantire e convalidare eventi randonnée di 1220 km e più.

Fanno parte della medesima ed unitaria struttura di ARI i coordinamenti territoriali denominati Bici Club ARI.

 

Art. 2 (Simbolo, marchi e comunicazioni rivolte al pubblico)

Il simbolo dell’ARI, che può essere modificato, deve riportare la dicitura “Audax Randonneur Italia”.

Costituiscono patrimonio di ARI i marchi regolarmente registrati quali “Road Sweet Road”; “Riciclovie-Rete Italiana Ciclovie a €0”; “Randocard, la carta del ciclista”; “BiciClub ARI”; “Challenge Europe Randonnée” e quelli che in futuro verranno creati in relazione all’attività dell’Associazione. L’uso di detti marchi, finalizzato alla promozione di specifici progetti, è consentito solo dietro autorizzazione di ARI.

 

Art. 3 (Durata dell’Associazione)

La durata dell’ARI è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

 

TITOLO II – CARATTERE E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 4 (Carattere dell’Associazione)

L'Associazione:

-  non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 5 e quelle ad esse direttamente connesse;

-  non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-  impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-  in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

Art. 5 (Scopi e attività dell’Associazione)

Scopo di ARI è la promozione della cultura e la valorizzazione della mobilità ciclistica e “dolce” come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei ciclisti e quale occasione di socializzazione e di crescita civile, sociale ed umana, nella massima sicurezza e godibilità. A tale scopo l’Associazione si occupa dello sviluppo, della diffusione e promozione, di attività sportive ciclo-turistiche, attraverso l’individuazione, la mappatura, il riconoscimento e la certificazione dei percorsi stradali più idonei allo scopo, nonché il coordinamento organizzativo e regolamentare di manifestazioni ciclistiche non competitive denominate randonnée, sia con bicicletta da strada che con bicicletta fuori strada MTB (mountain bike).

Per il perseguimento di tali finalità l’Associazione:

1) Provvede  alla  mappatura  di ogni  tipo di  strada  esistente  ed  in  particolare delle  strade  secondarie  a   traffico  promiscuo   extraurbane   dove  circolano  il maggior numero di ciclisti per scopi prevalentemente sportivi e turistici.

2) Promuove e coordina, attraverso propri regolamenti, l’organizzazione di eventi randonnée   tramite brevetti   randonnée, flecio velocio  e  ciclo pedalate  proposti   dalle  ASD aderenti, denominati:

   a) brevetti BRM/ACP (Brevets de Randonneurs Mondiaux: da 200/300/400/600 e 1000 km).

   b) brevetti RM (Randonneurs Mondiaux: da 1200 km e più).

   c) brevetti BRI/ARI (Brevetti Randonneurs Italia: secondo il regolamento ARI).

   d) brevetti BRP/ARI (Brevetti Randonneurs permanenti: secondo il regolamento ARI).

   e) ciclo pedalate CPA/ARI (Ciclopedalate: secondo il regolamento ARI).

   f) frecio velocio (brevetti a squadre: secondo il regolamento ACP).

   g) frecce tricolore (brevetti a squadre: secondo regolamento ARI).

Allo scopo definisce il calendario italiano dei brevetti e coordina lo svolgimento di dette attività, controllandone la rispondenza  ai  requisiti  ed  ai  principi  stabiliti  dall’ACP, da RM e  dalla  stessa ARI, favorendo altresì  ogni  altra  iniziativa  utile  a  porre  in  essere la promozione di attività ciclo-sportive attinenti ai brevetti randonnée.

3) Istituisce e cura l’Albo delle ASD (Società) organizzatrici dei brevetti randonnée e brevetti permanenti.

4) Stabilisce, con appositi regolamenti, le modalità di accesso al Club della Nazionale Italiana ARI e all’Albo Storico dei randonneur, nonché le modalità di rilascio della Rando Card, denominata la carta del ciclista.

5) Promuove il Campionato Italiano ARI dei brevetti randonnèe ed ogni altra Challenge nazionale o internazionale che ritenga utile alla crescita del movimento.

6) Promuove e sviluppa la “Rete Italiana Ciclovie a €0”, attraverso il progetto “Road Sweet Road” finalizzato all’individuazione di percorsi permanenti su strade secondarie ad elevata ciclabilità.

7) Propone studi e progetti finalizzati all’incremento della ciclabilità ed all’uso della bicicletta, al miglioramento della sicurezza stradale, all’adeguamento strutturale della viabilità a tutela dell’utente, allo sviluppo dell’intermodalità.

8) Si adopera in attività di educazione e di promozione di comportamenti civili e corretti di tutti gli utenti della strada, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.

9) Svolge attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione può garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, ARI può possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

 

Art. 6 (Adesione ad altri enti)

L’Associazione, nello svolgimento del ruolo di rappresentante e certificatore italiano dei brevetti BRM/ACP e RM e Flecio Velocio, si uniforma, attraverso propri regolamenti, alle disposizioni dettate da tali associazioni. Per lo svolgimento delle altre attività (BRI-BRP-CPA-FTA), l’Associazione si dota di propri regolamenti. Ai fini del perseguimento delle finalità statutarie in materia di promozione della “Mobilità Dolce”, ARI aderisce al CO.MO.DO. (Confederazione Italiana Mobilità Dolce).

 

Art.7 (Riconoscimenti e certificazioni)

ARI ha l’esclusiva sui seguenti riconoscimenti nazionali:

A)   Campionato Nazionale ARI

B)   Challenge Extreme ARI

C)   Diploma onorificenza GB.CRE (Granbrevetto Challenge Randonnée Europe): come da regolamento G.B. CRE

D)   Iscrizione nel Libro mastro CNRI (Club Nazionale Randonneur Italia): come da regolamento C.N.R.I.

E)   Rando Card, la carta del ciclista

F)    Frecce Tricolore

 

ARI promuove e provvede, attraverso il CTS (Commissione Tecnica Sportiva) alle certificazioni delle ASD organizzatrici di brevetti BRM/ACP ed RM, brevetti BRI, brevetti BRP, ciclopedalate CPA, frecce tricolore FTA, al fine dell’inserimento di queste nell’apposito “Albo delle Società” idonee e dell’ammissione come Socio ordinario.

 

TITOLO III – SOCI


Art. 8 (Categorie dei Soci)

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

 - Onorari

 - Sostenitori

 - Ordinari

a) Possono essere Soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze e, in particolare, coloro si siano particolarmente distinti nell’attività sociale. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

b) Sono Soci sostenitori coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all’affermazione dell’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono Soci ordinari le ASD in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione, mentre hanno diritto di voto i soli Soci ordinari ed onorari.

 

Art. 9 (Requisiti dei Soci)

Possono essere Soci ordinari le ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) organizzatrici di brevetti randonnée, rispettose con i principi e le regole dell’ACP per i brevetti BRM (Brevet Randonneur Mondiaux); alle regole RM (Les Randonneurs Mondiaux) ed ai regolamenti ARI. Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto.

Non possono aderire Associazioni con finalità elettorali e di lucro.

Il Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno approva, su proposta del CTS (Commissione Tecnica Sportiva), l’elenco delle ASD, già inserite nell’apposito Albo, che hanno maturato i requisiti di ammissione avendo rispettato e soddisfatto, nella organizzazione di brevetti randonnée, i principi etici, qualitativi ed organizzativi stabiliti dai regolamenti vigenti.

 

Art .10 (Ammissione e diritti dei Soci)    

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti interni. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a renderne esplicita la motivazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e perfezionata con il versamento della relativa quota prevista.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Per aderire, occorre allegare alla domanda:

a)    Il proprio Statuto o altro atto attestante l’esistenza dell’Associazione;

b)   Documentazione relativa all’attività svolta, sempre che l’adesione non avvenga contestualmente alla fondazione.

 

Art. 11 (Doveri dei Soci)

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

 

Art. 12 (Sanzioni disciplinari)

Al Socio che non osservi lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque crei nocumento al buon nome dell’ARI, potranno essere comminate, dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell’esercizio dei diritti di Socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso allo stesso organo. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Consiglio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Consiglio  Direttivo dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza ai soci interessati, entro 60 giorni.

 

Art. 13 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di espulsione;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte.

 

Art. 14 (Coordinamenti territoriali: BICI CLUB ARI)

Le Associazioni aderenti di una regione o di territori confinanti possono costituire un Coordinamento ARI che prende il nome di BiciClubARI. Ciò allo scopo di perseguire a livello decentrato le finalità statutarie.

La formazione del Coordinamento deve essere condivisa con il Consiglio Direttivo ed il Coordinatore risponde nei confronti di ARI del buon andamento del Club e del rispetto delle regole di appartenenza alla comunità nazionale.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15 (Organi dell’Associazione)

Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea generale dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione ad esclusione di quella di Tesoriere ma nella sola ipotesi in cui il Consiglio Direttivo decida, esercitando le facoltà di cui al successivo art. 28, di conferire il suddetto incarico ad un soggetto terzo, anche professionista, estraneo e non riconducibile alle ASD. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Consiglio  Direttivo, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

 

Art.16 (Partecipazione all’Assemblea)

L’ARI ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’ARI in regola con il pagamento delle quote annuali.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

 

Art. 17 (Convocazione dell’Assemblea)

 Alla convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie provvederà il Presidente, a seguito di specifica delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione potrà avvenire per lettera semplice o via e-mail, nonché per affissione nella Sede Sociale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai Soci, alla  stessa  provvederà  il Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 18 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non potrà avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, e, qualora fosse necessario, da una persona designata dall’Assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi di un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’Assemblea straordinaria – per la quale sarà obbligatoria la presenza del Notaio - delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento di ARI è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 

Art. 19 (Forma di votazione dell’Assemblea)

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è stabilita da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni ASD aderente ad ARI ha diritto a un voto e può rappresentare, per delega scritta, un’altra unica società.

 

Art. 20 (Compiti dell’Assemblea)

All’Assemblea spettano i seguenti compiti.

- in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;

b) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

- in sede straordinaria:

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di ARI;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

E’ in facoltà dei Soci, purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto degli stessi, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.

 

Art. 21 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione di ARI ed ha il compito di:

- eleggere il Presidente e, su proposta dello stesso, uno o più Vice Presidenti, nonché assegnare particolari deleghe ai componenti dello stesso;

- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-Economo;

- convocare l’Assemblea dei Soci;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;

- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’ARI per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare sull’adesione e partecipazione di ARI ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’ARI stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

- redigere l’eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- stabilire le sanzioni disciplinari.

 

Art. 22 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri stabilito dall’Assemblea Ordinaria che ne delibera il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è eletto tra i suoi Soci a maggioranza semplice e dura in carica quattro anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede a nominare il Segretario ed il Tesoriere Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri o del Vice Presidente, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione chiamando i componenti supplenti riportati nella la lista risultata eletta all’ultima votazione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, o del Presidente, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia del Presidente, è convocata Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

 

Art. 23 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 2/3 dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri dello stesso e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di ARI.

 

Art. 24 (Compiti del Presidente)

Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’ARI.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano ARI sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente designa due nominativi (considerati esperti anche al di fuori del Consiglio Direttivo) che, insieme a lui, compongono la CTS (Commissione Tecnica Sportiva) con il compito di formulare pareri in ordine alla rispondenza tecnica e qualitativa dei brevetti randonnèe e dei brevetti permanenti e formulare proposte di ammissione delle ASD all’ “Albo delle Società” ed a Socio.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

 

Art. 25 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- controllare l’andamento amministrativo dell’ARI;

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri ed è nominato ogni quattro anni dall’Assemblea Ordinaria.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

 

Art. 26 (Segretario dell’Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti e nei confronti dei quali presta attività di supporto. Nell’adempimento dei suoi compiti redige, di norma, i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra ARI e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere, provvede all’approvvigionamento e distribuzione e fatturazione delle carte gialle alle ASD organizzatrici.

Svolge ogni altra eventuale attività richiesta dagli organi dell’Associazione che risulti essere coerente con le delibere assunte dai medesimi organi.

 

Art.27 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere-Economo presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo, inoltre, al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio Direttivo.

Svolge ogni altra attività connessa alle funzioni assegnate ivi comprese l’espressione di pareri eventualmente richiesti dagli organi dell’Associazione.

 

Art. 28 (Segretario e Tesoriere: specificazioni)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere potranno essere conferite anche alla stessa persona. Inoltre, per ragioni dettate dalle specifiche competenze richieste per l’assolvimento delle citate cariche, potranno – eventualmente – essere attribuite e svolte anche da soggetti terzi, estranei e non riconducibili alla ASD.

 

TITOLO V -  PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Art. 29 (Patrimonio dell’Associazione)

Il patrimonio di ARI è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

 

Art.  30 (Entrate dell’Associazione)

Le entrate dell’ARI sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’ARI nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;

- dai contributi annui ordinari da parte di ASD da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati;

- da sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di istituzioni nazionali ed estere e di altri enti pubblici o privati in genere;

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da 5/°°° dell’imposta IRPEF da parte di cittadini-contribuenti.

 

Art. 31 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All’ARI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ARI stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’ARI ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

 

 Art. 32 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’ARI è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

 

Art. 33 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L’adesione all’ARI non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’ARI di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’ARI, in caso di morte, di recesso o di esclusione dal’ARI non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’ARI a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

Art. 34 (Bilanci)

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’ARI nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

 

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO


Art. 35 (Revisione dello Statuto)

Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più una delle Associazioni aderenti in prima convocazione o qualunque sia il loro numero in seconda convocazione.

Le delibere di modifica statutaria devono essere approvate da una maggioranza qualificata dai tre quarti dei voti dei Soci presenti.

 

Art. 36 (Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)

Lo scioglimento di ARI è deliberato dall’Assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore almeno tre quarti delle Associazioni aderenti.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

 

TITOLO VII – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI


Art. 37 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’ARI.

 

Art. 38 (Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. 

ARI
 
 
OPENRUNNER